Apprendistato professionalizzante (di secondo livello): la guida per le imprese

Uno strumento pensato per far crescere i giovani in azienda, unendo lavoro retribuito e formazione fino al conseguimento di una qualifica professionale.

L’apprendistato professionalizzante – detto anche apprendistato di secondo livello – è uno dei contratti più utilizzati per inserire giovani in azienda. Permette al datore di lavoro di formare risorse “su misura” e all’apprendista di acquisire una qualificazione professionale a fini contrattuali, riconosciuta dal contratto collettivo di riferimento. Vediamo come funziona, chi può essere assunto, quanto dura e quali sono gli obblighi formativi aggiornati.

18–29anni dell’apprendista (17 con qualifica professionale)

3 annidurata massima (5 anni per i profili artigiani)

120 oredi formazione pubblica nel triennio, anche in e-learning

Che cos’è e a cosa serve

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato in tutti i settori di attività, pubblici o privati, ed è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali. La qualifica da raggiungere viene individuata dalle parti sulla base dei profili e dei sistemi di inquadramento previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con il Jobs Act (D.Lgs. n. 81/2015) la disciplina preesistente è stata sostanzialmente confermata, insieme alla relativa prassi amministrativa: si tratta quindi di uno strumento consolidato e affidabile.

Chi può essere assunto: i requisiti di età

Possono essere assunti con apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (più precisamente, fino a 29 anni e 364 giorni). Il limite minimo scende a 17 anni per chi è già in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005.

Regole speciali per il settore sportivo

Per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi, il limite massimo di età è ridotto a 23 anni. Dal 1° gennaio 2023, per le società sportive professionistiche il limite minimo è fissato a 15 anni (fermo restando il tetto dei 23 anni).

È previsto inoltre un regime fiscale di favore: ai fini delle imposte dirette, le retribuzioni riconosciute a questi apprendisti non costituiscono reddito fino a 15.000 euro annui. In caso di superamento, l’importo non concorre al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente.

Quanto dura il contratto

La durata e le modalità di erogazione della formazione sono stabilite dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi. In ogni caso il periodo di apprendistato:

  • non può superare i 3 anni;
  • può arrivare fino a 5 anni per i profili professionali che caratterizzano la figura dell’artigiano, come individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

La formazione: l’elemento centrale del contratto

La formazione di tipo professionalizzante si svolge sotto la responsabilità del datore di lavoro. A questa si aggiunge l’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, per un monte ore non superiore a 120 ore nell’arco del triennio. L’offerta è disciplinata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.

I 45 giorni della Regione

La Regione comunica al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica (sedi e calendario delle attività). Se questa comunicazione non arriva nei termini, non si configura alcuna responsabilità del datore di lavoro per l’eventuale inadempimento degli obblighi formativi: il personale ispettivo si astiene dall’applicare la sanzione per omessa formazione trasversale.

In assenza di offerta pubblica

Quando l’offerta formativa pubblica non è disponibile, la formazione dell’apprendista – comprese le competenze di base e trasversali – resta esclusivamente a carico del datore di lavoro. La formazione di base e trasversale a carico del datore non è invece necessaria quando si assumono soggetti con oltre 29 anni che, grazie a precedenti esperienze, abbiano già acquisito tali competenze, oppure lavoratori che le abbiano già conseguite in un precedente apprendistato professionalizzante.

Novità: la formazione si può fare anche in e-learning

Per la componente formativa di base e trasversale è ammessa la modalità e-learning, intesa come forma evoluta di formazione a distanza caratterizzata da: interattività a distanza tra discenti, docenti ed e-tutor; modalità sincrona; tracciabilità dello svolgimento delle lezioni e della partecipazione degli apprendisti (Ispettorato Nazionale del Lavoro, circ. n. 2/2022).

Il libretto formativo

Spetta al datore di lavoro la registrazione della formazione effettuata e dell’eventuale qualifica professionale acquisita nel libretto formativo del cittadino. L’annotazione delle attività svolte può avvenire anche su un semplice registro del datore di lavoro, per il quale non sono previste particolari modalità di tenuta.

Cosa cambia nel 2024–2026

Il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), all’art. 15, ha previsto che, a decorrere dal 2024, le risorse precedentemente destinate al finanziamento della formazione nell’apprendistato professionalizzante vengano indirizzate alle attività di formazione promosse dalle Regioni e dalle Province autonome per tutte le forme di apprendistato. Un segnale di attenzione verso il rafforzamento dei percorsi formativi sul territorio.

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